PERGOLE BIOCLIMATICHE PERMESSI
L’installazione e sostituzione di tende da sole, pergole e pergotende è Attività Edilizia Libera.
L’installazione e sostituzione di tende da sole, pergole e pergotende è Attività Edilizia Libera.
Secondo la sentenza n. 5008 del 22 agosto 2018, un pergolato è una struttura che non richiede alcun titolo edilizio, qualificandola come “mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile” con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso o comunicazione al comune: Cil, Cila, Scia.
Glossario edilizia libera che contiene una tabella in cui sono individuate le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo. Tra queste viene previsto che sono soggette a regime di edilizia libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies) l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di:
Un pergolato con struttura portante in alluminio e copertura a lamelle orientabili si può considerare un intervento di edilizia libera anche se è ancorato al suolo.
Per il Consiglio di Stato la pergola è da considerarsi edilizia libera anche per la “copertura non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza, in ragione del carattere retrattile delle lamelle di alluminio”. “Sul piano funzionale va considerato che le aste in alluminio frangisole motorizzate (che, ruotando, possono aprirsi e chiudersi) sono un elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici finalizzato a una migliore fruizione del cortile interno, la cui destinazione d’uso resta del tutto immutata, offrendosi semplicemente ai proprietari la possibilità di una copertura a protezione dalle intemperie”.
La struttura non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi interni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali e della facile rimovibilità della copertura orizzontale, con esclusiva finalità di riparo e protezione.
Fonte Glossario completo: http://www.italiasemplice.gov.it/media/2528/glossario-edilizia-libera.pdf
È obbligatorio sempre effettuare le verifiche presso il proprio comune in base alla tipologia del prodotto da installare, come anche di eventuali diritti di terzi: nulla osta condominio, distanze dai confini, vincolo paesaggistico, l’autorizzazione di tutta l’assemblea nel caso in cui si modifichi l’aspetto della facciata. Si raccomanda di rispettare le eventuali indicazioni date dal proprio condominio come il colore e le forme.
Qual è la differenza tra un pergolato e una tettoia?
Leggi la sentenza 5008/2018