PERGOLE BIOCLIMATICHE PERMESSI
L’installazione e sostituzione di tende da sole, pergole e pergotende è Attività Edilizia Libera.
L’installazione e sostituzione di tende da sole, pergole e pergotende è Attività Edilizia Libera.
Con l’aggiornamento normativo del 2024, il Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024 al Testo Unico 380/2001, art. 6 “Attività edilizia libera” è stata introdotta una nuova categoria (art. 6, comma 1, lett. b-ter del D.P.R. 380/01) relativa alle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
In questa categoria rientra l’installazione di tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola e, in particolare, le pergole bioclimatiche con telo retrattile, anche impermeabile, o con elementi di protezione solare mobili o regolabili.
In base a queste modifiche, l’installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di tutte le schermature solari:
Tende da sole (tende da esterno)
Tende a pergola con elementi di protezione solare mobili
Pergole bioclimatiche con telo retrattile, anche con telo impermeabile
sono classificate come Attività in Edilizia Libera.
In questa categoria rientrano anche le VEPA (Vetrate Panoramiche): vetrate impacchettabili oppure scorrevoli a tutta altezza, trasparenti e facilmente rimovibili.
Le pergole devono, inoltre, essere addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.
Non creino uno spazio stabilmente chiuso, deve essere una struttura aperta: le pergole devono essere aperte su almeno tre lati e non devono creare spazi chiusi stabilmente, evitando quindi variazioni di volume e superficie
Siano in armonia con le linee architettoniche preesistenti.
Questo significa che è possibile installare una pergola e/o una vetrata panoramica nella propria abitazione senza bisogno di comunicazioni al comune (Cil, Cila, Scia) o permessi a costruire, fatti salvi il diritto di terzi e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Si raccomanda di rispettare le eventuali indicazioni fornite dal proprio comune: colori, forme, rispetto dei diritti di terzi (confinanti, condomini ecc) e altre specifiche.
Se avete intenzione di installare una pergola o una tenda nella vostra casa che rientri nelle Attività di Edilizia Libera, vi suggeriamo di presentare presso i vostri comuni il Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024 e il glossario correlato (li trovate qui), e la guida ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che indica ai comuni le novità introdotte, così da sbloccare le pratiche e informare le amministrazioni di questa nuova normativa.
I regolamenti edilizi comunali possono prevedere titoli abilitativi diversi da quelli previsti dal Glossario Unico delle opere di edilizia libera?
No, perché i regolamenti comunali devono attenersi al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), dal quale il Glossario Unico discende.
Testo Unico 380/2001, con le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024, in cui vengono accuratamente spiegate le tipologie di prodotti che rientrano in Edilizia Libera:
“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizione contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (…)
B bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge o di portici rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.**
b -ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;.”
Un pergolato con struttura portante in alluminio e copertura a lamelle orientabili si può considerare un intervento di edilizia libera anche se è ancorato al suolo.
Per il Consiglio di Stato la pergola è da considerarsi edilizia libera anche per la “copertura non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza, in ragione del carattere retrattile delle lamelle di alluminio”. “Sul piano funzionale va considerato che le aste in alluminio frangisole motorizzate (che, ruotando, possono aprirsi e chiudersi) sono un elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici finalizzato a una migliore fruizione del cortile interno, la cui destinazione d’uso resta del tutto immutata, offrendosi semplicemente ai proprietari la possibilità di una copertura a protezione dalle intemperie”.
La struttura non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi interni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali e della facile rimovibilità della copertura orizzontale, con esclusiva finalità di riparo e protezione.
Fonte Glossario completo: http://www.italiasemplice.gov.it/media/2528/glossario-edilizia-libera.pdf
È obbligatorio sempre effettuare le verifiche presso il proprio comune in base alla tipologia del prodotto da installare, come anche di eventuali diritti di terzi: nulla osta condominio, distanze dai confini, vincolo paesaggistico, l’autorizzazione di tutta l’assemblea nel caso in cui si modifichi l’aspetto della facciata. Si raccomanda di rispettare le eventuali indicazioni date dal proprio condominio come il colore e le forme.
Secondo la sentenza n. 5008 del 22 agosto 2018, un pergolato è una struttura che non richiede alcun titolo edilizio, qualificandola come “mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile” con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso o comunicazione al comune: Cil, Cila, Scia.
Glossario edilizia libera che contiene una tabella in cui sono individuate le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo. Tra queste viene previsto che sono soggette a regime di edilizia libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies) l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di:
Qual è la differenza tra un pergolato e una tettoia?
Leggi la sentenza 5008/2018