Cosa si intende per “schermature solari”?
“I sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”. (Allegato M del Decreto Legislativo n.311/2006).
Quali sono i requisiti dell’intervento?
Possono essere detratte al 50% le spese sostenute per la fornitura e l’installazione delle schermature solari indicate nell’allegato M (*) del Decreto Legislativo n.311 del 29/12/2006 in materia di risparmio energetico in edilizia.
*Allegato M del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311 Legge di stabilità 2018 – Legge 23 dicembre 2017 nr. 205
Hanno diritto all’Ecobonus tutte le tipologie di schermature solari tecniche: tende da sole, pergole, pergole bioclimatiche, tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci pieghevoli, tende per facciate, tenda da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, tende ad impacchettamento, tende esterne a lamelle orientabili
purché siano:
– a protezione di una superficie vetrata;
– i sistemi di schermatura solare devono essere applicati in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
– possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
– devono essere mobili;
– devono essere schermature “tecniche”;
– le chiusure oscuranti possono essere in combinazione con vetrate o autonome;
– per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
– devono possedere la marcatura CE;
– devono rispettare le leggi e le normative in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
- per le schermature solari NON SONO AMMESSE le esposizioni con orientamento a NORD, NORD-EST e NORD-OVEST;
- sono escluse le tende decorative;
- è esclusa la sola sostituzione del telo.
CHI POSSONO USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE FISCALE?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari su cui si va a intervenire e sostengono le spese di riqualificazione energetica.
- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- I titolari di diritto reale sull’immobile
- I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiale
- Gli inquilini
- Coloro che detengono l’immobile in comodato
- I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori
- I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- Le associazioni tra professionisti
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
PER QUALI EDIFICI?
Alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi. Gli immobili oggetto di intervento devono essere provvisti di impianto di riscaldamento.
QUALI SPESE SONO AMMISSIBILI?
fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti
eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti
opere provvisionali e accessorie
spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Non sono ammissibili:
Per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. Per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.
le schermature solari autonome, quindi non applicate all’edificio;
sono escluse le tende decorative;
gli interventi di sostituzione parziale di componenti del prodotto, quali la sola sostituzione del telo oppure il solo cambio o installazione motori, manovre.
A quanto ammonta l’entità del beneficio fiscale?
è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per un massimo di 60.000 € per unità immobiliare.
CLASSE DI SCHERMATURA SOLE E Gtot
Il fattore solare g (trasmissione totale dell’energia solare) è il rapporto tra l’energia solare totale trasmessa in una stanza attraverso una finestra e l’energia solare incidente sulla finestra: g è il fattore solare del vetro. Il g tot è il fattore solare della combinazione di vetro e dispositivo di controllo solare, e caratterizza la prestazione globale d’insieme. Il fattore solare viene misurato secondo la norma EN 14501:2006 “Tende e chiusure oscuranti – Benessere termico e visivo – Caratteristiche prestazionali e classificazione”, che classifica la prestazione di una schermatura solare in classi:
- g tot ≥ 0,50 (classe 0 – giudizio decisamente minimo);
- 0,35 ≤ g tot < 0,50 (classe 1 – giudizio minimo);
- 0,15 ≤ g tot < 0,35 (classe 2 – giudizio moderato);
- 0,10 ≤ g tot < 0,15 (classe 3 – giudizio buono);
- g tot < 0,10 (classe 4 – giudizio ottimo).
A partire dal 1 gennaio 2020 ai fini dell’ottenimento delle detrazioni fiscali il gtot deve avere obbligatoriamente un valore uguale o inferiore a 0,35.
COSA FARE PER USUFRUIRE DELL’ ECOBONUS?
Le persone fisiche che vogliono accedere alle detrazioni fiscali del 50% è necessario che effettuino i pagamenti a mezzo di apposito bonifico bancario o postale (Legge 296/2006).
Il bonifico deve essere eseguito da chi chiede la detrazione.
Indicare nel bonifico:
il codice fiscale del beneficiario della detrazione
riportare la causale del versamento, riferimento della fattura e dell’unità immobiliare
i riferimenti alla normativa vigente – causale L.296/06 e L. 190/2014
il numero di partita IVA o il codice fiscale dell’azienda che ha fornito ed installato le schermature solari
Pratica ENEA per Detrazione Fiscale: DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA
Entro 90 giorni dalla data di fine lavori, registrarsi presso il portale ENEA https://detrazionifiscali.enea.it/ inserendo i dati richiesti: dati personali, dati dell’immobile, dati relativi alla tenda indicati in fattura.
Durante la compilazione dell’Allegato F, nel campo relativo al “Risparmio Energetico Stimato” (13), ENEA indica che può essere inserito il valore 0 (zero).
E’ possibile compilare e inviare online direttamente l’Allegato F, senza l’intervento di un tecnico abilitato.
QUALI SONO I DOCUMENTI DA CONSERVARE DA PARTE DEL CLIENTE:
le fatture relative agli interventi;
le ricevute dei bonifici bancari o postali, che rechino chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
Il manuale uso con dichiarazione CE della tenda o della pergola;
Il codice CPID cioè la ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA, debitamente firmata in originale , che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa;
Dichiarazione del Fabbricante della schermatura solare, in cui si certifica che la schermatura ha i requisiti necessari per la detrazione .
Presentare copia della documentazione al proprio consulente fiscale e conservarla per 10 anni.
Non ci sono comunicazioni da fare all’Agenzia delle Entrate prima di iniziare i lavori e neanche in caso di prosecuzione dei lavori oltre l’anno in cui sono iniziati.
La documentazione può essere redatta anche da singolo utente.
QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE FORNIRE IL RIVENDITORE INSTALLATORE?
Il rivenditore deve emettere fattura con i seguenti riferimenti:
Dati del rivenditore (nome, indirizzo, partita iva, codice fiscale)
Dati dell’acquirente (nome, indirizzo, codice fiscale)
Nome, tipo e movimentazione (manuale, servoassistita ad argano o a corda, a motore) del prodotto
Dichiarazione che il prodotto è conforme a “Schermature solari 311/2006 allegato M.”
Riportare eventualmente il riferimento alla L.296/06
Unità di misura e relativi metri quadri
Tipologia di tessuto, Gtot e Classe di Schermatura Solare relativo ad ogni singola schermatura solare secondo la norma EN 14501
Costo del prodotto e costo della posa
Il rivenditore deve consegnare il manuale uso, contenente la dichiarazione CE e le caratteristiche della tenda compilando la parte della dichiarazione di corretta posa e la dichiarazione del fabbricante.
La dichiarazione CE di appartenenza della tenda alla Norma EN13561 e la dichiarazione del fabbricante attestano che il prodotto è conforme a schermature solari mobili ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M.
Sull’importo della fattura l’ istituto bancario opererà una ritenuta dell’8% che rappresenta un anticipo sulle tasse. La banca, a chiusura dell’anno fiscale, rilascerà una certificazione della ritenuta effettuata.
Le informazioni presenti in questa pagina sono aggiornati al 12 gennaio 2022, e tengono in considerazione le informazioni presenti nel documento “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. Non vanno quindi considerate come la legge completa. Si raccomanda una consultazione preventiva delle fonti ufficiali dell’amministrazione finanziaria.
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